Il patrocinio a spese dello Stato (conosciuto anche come gratuito patrocinio ) consente a chi si trovi in una particolare condizione reddituale di accedere alla giustizia senza doverne sostenere i costi.
L’assistenza gratuita, prevista per i processi civili, penali, tributari e amministrativi, garantisce il diritto di difesa e quindi il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste, il cui compenso è carico dello Stato.
Soggetti che possono essere ammessi al gratuito patrocinio
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani;
- gli apolidi (persone prive di qualunque cittadinanza);
- gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche.
Condizioni per l’ammissione.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.493,82 euro.
Se l’interessato convive con il coniuge, con la persona a lui unita civilmente o con altri familiari, il reddito da prendere in considerazione ai fini dell’ammissibilità è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.
Tuttavia, si terrà in considerazione il solo reddito personale del richiedente quando:
- il procedimento per cui si richiede il “gratuito patrocinio” ha ad oggetto i diritti della personalità;
- nel procedimento per cui si chiede di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Limitazioni.
Il “gratuito patrocinio” non “copre” la condanna alle spese processuali, cioè le spese che il soggetto beneficiario sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa.
I compensi e le spese “coperti” dal beneficio, infatti, sono esclusivamente quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio.
Esclusione dal patrocinio in ambito civile.
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
È peraltro possibile che il beneficio sia revocato in corso di causa.
Un primo caso di revoca si verifica quando, nel corso della causa, la parte ammessa supera i limiti di reddito.
Il secondo caso in cui il gratuito patrocinio può essere revocato si verifica quando il giudice rileva che i presupposti per l’ammissione non sussistevano sin dall’inizio.
Un ulteriore caso di revoca può verificarsi quando il giudice ritiene che il soggetto ammesso abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave.