Risarcimento danni

NEGLIGENZA PROFESSIONALE

Il professionista è colui che svolge un’attività lavorativa a favore di qualcuno: il cliente.

Il professionista è tenuto, nei confronti del proprio cliente, all’esatto adempimento dell’obbligazione assunta, secondo i principi di diligenza cosiddetta qualificata, cioè commisurata alla natura dell’attività dallo stesso esercitata.

Quando un professionista, di qualunque settore esso sia, abbia agito in modo negligente causando un danno al proprio cliente, egli è tenuto a risarcirglielo.

ESPOSIZIONE A SOSTANZE TOSSICHE E INQUINANTI

L’impiego di sostanze chimiche in tutti i settori economici ha spesso comportato la diffusione di patologie connesse all’assunzione involontaria, mediante vari sistemi, di alcune di esse. Molte sostanze, apparentemente innocue e prive di effetti collaterali, comunemente utilizzate per periodi di tempo a volte lunghissimi, a posteriori si sono rivelate la causa di gravi malattie.

Questi fenomeni sono spesso legati ai cosiddetti mass torts (danni di massa) che si caratterizzano, appunto, per la portata espansiva dell’evento dannoso che determina la produzione di danni rilevanti ad un numero estremamente elevato di persone.

Si pensi all’amianto al quale sono correlate malattie come: placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda; il mesotelioma pleurico; il mesotelioma pericardico; il mesotelioma peritoneale; il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo; il carcinoma polmonare; l’asbestosi; la fibrosi polmonare.

PRODOTTI DIFETTOSI, FARMACI E COSMETICI

Il produttore è responsabile per i difetti dei prodotti che commercializza. Se questi provocano un danno all’acquirente, egli si espone al risarcimento del danno.

Il prodotto (inteso come ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile) è difettoso quando non ha quei requisiti di sicurezza (non dalla sua idoneità all’uso) che il consumatore ha il diritto di aspettarsi.

Il prodotto difettoso può provocare tre tipi di danno: morte o lesione personale (tipico esempio è bottiglia contenente una bevanda gassata che esploda nelle mani del consumatore nel momento in cui viene aperta); danno o distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso (ad esempio, una vernice difettosa danneggia supporto verniciato), se è una cosa destinata al consumo privato del danneggiato; danno al prodotto stesso causato dal difetto di una o più parti.

Nel settore farmaceutico, sono stati molti i prodotti impiegati per finalità terapeutiche che originariamente considerati benefici, si sono successivamente rivelati nocivi.

Gli esempi in materia sono numerosi: dai prodotti farmaceutici da assumere per via orale che causavano successivi danni alla persona a farmaci che, assunti in gravidanza, hanno determinato danni irreversibili e malformazione ai nascituri, oppure altri hanno cagionato l’insorgenza di tumori nella persone che li avevano assunti.

I cosmetici sono quelle preparazioni che, applicate, hanno lo scopo di detergere, migliorare l’aspetto e l’odore corporeo e dare protezione. I cosmetici non curano né prevengono malattie e non possono, in alcun caso, vantare tali proprietà.

Essi possono provocare molti problemi di natura dermatologica e il loro effetto negativo è legato sia alla loro concentrazione sia alla frequenza di applicazione.

le patologie più frequenti, direttamente riconducibili all’uso di determinati cosmetici sono: le dermatiti da contatto, allergica e irritativa; orticaria; fotosensibilizzazione; disturbo della pigmentazione; infiammazione del follicolo pilo-sebaceo; patologia dell’unghia (pigmentazione ungueale, distrofia, onicosi, onicoschizia e danno alla matrice); patologia del capillizio; disturbi ormonali e endocrini.

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Si considera infortunio, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni.

Vi rientrano, tanto gli eventi conseguenti al pericolo proprio dell’attività svolta dal lavoratore, o di attività ad essa connessa, quanto quelli riconducibili al rischio insito nell’ambiente di lavoro, e cioè al pericolo determinato dallo spazio delimitato, dal complesso dei lavoratori in esso operanti e dalla presenza di macchine e di altre fonti di pericolo.

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