Risarcimento danni da responsabilità medica

Risarcimento danni – L’ordinamento giuridico italiano riconosce il diritto a ricevere cure adeguate alle conoscenze scientifiche e alle linee guida internazionali.

Se il paziente, in seguito alla prestazione medica, si trovi in condizioni di salute peggiori, e quindi subisca un danno, ha diritto di esserne risarcito.

Anche l’omessa acquisizione del consenso del paziente, o l’acquisizione di un consenso viziato da un’informazione insufficiente, costituiscono ipotesi annoverabili tra i fenomeni di malasanità che possono dar luogo al risarcimento del danno.

Il risarcimento del danno in ambito sanitario può essere preteso fino al decimo anno dal verificarsi dell’evento dannoso.

Se sospetti che tu o un tuo congiunto siate stati vittime di un caso di malasanità, contattaci! L’esame sulla sussistenza della responsabilità è gratuito.

Il nesso di causalità

Dal punto di vista probatorio fondamentale è la prova del nesso causale. Che si tratti di Responsabilità contrattuale o extracontrattuale, o da contatto sociale, l’eziologia dell’inadempimento andrà provata. E andrà provata per dimostrare la lesione dell’interesse protetto ex art. 1174, sia che si richieda un risarcimento ex art. 1223 o 2043 c.c.. La responsabilità medica è stato il campo ove le dottrine civilistiche e penalistiche si sono incontrate, dando vita ad un virtuoso scambio di opinioni, sull’argomento della causalità. Nell’evolversi storico visto poco sopra, al mutare delle stagioni economiche e sociali, sono state ricercate e trovate nuove vie per adeguare l’interpretazione alle diverse esigenze di volta in volta emergenti nelle aule dei Tribunali. Sicché, dalla originale tesi della causalità naturale (conditio sine qua non), che prevedeva la necessità di rinvenire un antecedente causale condizionante l’evento, si è passato attraverso teorie indulgenzialiste, per le quali l’evento si considera prodotto dal fatto ove questo ne sia sviluppo prevedibile (causalità adeguata – id quod plerumque accidit) oppure ove il fatto sia presupposto necessario dell’evento salvo il caso dell’eccezionalità (c.umana- Antolisei). Di tale periodo indulgenzialista la dottrina ricorda l’applicazione frequente delle clausole di cui all’art. 2236 c.c., volte a impedire i risarcimenti in forza di supposte speciali difficoltà tecniche e di un’assenza di atteggiamenti psichici rimproverabili.

Modalità operative per il risarcimento danni

Ogni caso viene sottoposto ad un esame preliminare, completamente gratuito, finalizzato ad accertare la sussistenza di un profilo di responsabilità medica con l’ausilio dei nostri collaboratori.

In caso di esito positivo, si procederà con la quantificazione del danno ad opera del medico legale, sulla base della quale verrà formulata la richiesta di risarcimento danni, e verrà stipulato un contratto col quale saranno pattuiti i compensi dei professionisti, commisurati al valore della controversia.

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